Domande a partire dal 12 Giugno fino al 12 Luglio 2024
Gli investimenti dovranno essere realizzati tra il primo gennaio del 2024 e il 15 novembre 2024 non potranno essere inferiori a 200 mila euro.
Il decreto attuativo firmato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha dettato i tempi per l’accesso all’agevolazione.
Le imprese interessate al credito d’imposta Zes avranno un mese di tempo, dal 12 giugno al 12 luglio, per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che intendono sostenere entro il 15 novembre 2024, data limite per accedere all’incentivo. Oltre alla comunicazione preventiva, sarà obbligatoria una certificazione, rilasciata dal revisore dei conti o da una società abilitata, che attesti le spese effettivamente sostenute.
In caso di richiesta complessiva eccedente la dotazione finanziaria di 1,8 miliardi di euro, il credito d’imposta sarà proporzionalmente ridotto.
Il decreto attuativo sana una situazione che aveva portato molte imprese a sospendere o rinunciare agli investimenti, considerata l’incertezza che dura da inizio anno. Oltretutto, l’intera strategia del governo sulla Zes unica è ancora incompleta perché non è stato emanato l’atteso Piano strategico.
I beneficiari
Il credito d’imposta è usufruibile da tutte le imprese e destinato a tutte le strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia, ai sensi dell’articolo 107.3.a. È altresì disponibile per l’Abruzzo, limitatamente ai comuni elencati nell’articolo 107.3.c.
L’agevolazione non è fruibile dalle imprese operanti nei settori:
– industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
– dei trasporti e delle relative infrastrutture;
– della produzione, stoccaggio, trasmissione, distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
– della banda larga;
– creditizio, finanziario e assicurativo.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
Le agevolazioni
Contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Regioni | Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento) |
Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento) |
Grandi imprese (e PMI oltre i 50 milioni di investimento) |
Abruzzo (zone assistite) | 35% | 25% | 15% |
Molise | 50% | 40% | 30% |
Sardegna | 50% | 40% | 30% |
Sardegna (area transizione giusta) |
60% | 50% | 40% |
Campania | 60% | 50% | 40% |
Puglia | 60% | 50% | 40% |
Puglia (area transizione giusta) |
70% | 60% | 50% |
Basilicata | 50% | 40% | 30% |
Calabria | 60% | 50% | 40% |
Sicilia | 60% | 50% | 40% |
Se i beni soggetti all’agevolazione non diventano operativi entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o completamento, il credito d’imposta viene ricalcolato escludendo dai beni agevolati il costo dei beni non ancora operativi.
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui sono entrati in funzione, i beni vengono dismessi, ceduti a terzi, destinati a scopi estranei all’attività dell’impresa o assegnati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta viene ricalcolato escludendo dai beni agevolati il costo di tali beni.
Gli interventi ammessi
Gli investimenti effettuati devono far parte di un progetto di investimento iniziale, ossia devono riguardare una delle seguenti attività:
– creazione di un nuovo stabilimento;
– ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento;
– diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente;
– diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati prima;
– cambiamento fondamentale del processo produttivo.
Questi investimenti comprendono:
– l’acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica;
– l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Le spese ammissibili
Acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, inclusi contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare nella ZES unica. Comprende anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, effettivamente utilizzati per l’attività produttiva.
Risultano esclusi dall’investimento:
– mobili;
– macchine ufficio;
– automezzi;
– beni autonomamente destinati alla vendita, nonché materiali di consumo.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
La procedura di accesso
Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
Non conta l’ordine di arrivo delle domande. Non siamo dunque in presenza di un click day.
Ai fini del rispetto della dotazione massima disponibile, una volta chiuso lo sportello, entro dieci giorni sarà comunicato l’eventuale riparto.
Entro il 22 luglio, l’Agenzia delle Entrate renderà noto il rapporto tra il limite massimo dello stanziamento e il totale dei crediti di imposta richiesti dalle aziende, tramite apposito provvedimento del direttore.
I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, il sostenimento effettivo delle spese ammissibili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile predisposta dall’impresa, devono essere attestati da una certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti.
Per le imprese non tenute alla revisione legale, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro.
Fonte
Rete Agevolazioni
Sole 24 Ore